Art. 5
In vigore dal 8 lug 1952
Nei fiumi e nei canali, indicati all' del presente regolamento, la pesca con la lenza a mano, con uno o più ami, con o senza canna, con o senza mulinello, è proibita durante il periodo di divieto di pesca della trota di cui al successivo .
Nel lago l'uso di detti attrezzi è consentito in ogni tempo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1829#art-5