Art. 7

In vigore dal 8 lug 1952
Le lunghezze minime totali che gli animali acquatici devono avere raggiunto, perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati, sono le seguenti: trota di lago: centimetri trenta; carpione: centimetri venticinque; coregone: centimetri trenta; temolo: centimetri diciotto; alosa (agone, cheppia, sardena, sardella, scaravina) centimetri quindici barbo: centimetri quindici; luccio: centimetri venticinque; tinca: centimetri venti; carpa: centimetri trenta; pesce persico: centimetri quindici; anguilla: centimetri venticinque; gambero: centimetri sette; alborella e tutte le altre specie eccettuato lo spinarello: centimetri cinque.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1829#art-7

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