Art. 7
In vigore dal 8 lug 1952
Le lunghezze minime totali che gli animali acquatici devono avere raggiunto, perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati, sono le seguenti:
trota di lago: centimetri trenta;
carpione: centimetri venticinque;
coregone: centimetri trenta;
temolo: centimetri diciotto;
alosa (agone, cheppia, sardena, sardella, scaravina) centimetri quindici barbo: centimetri quindici;
luccio: centimetri venticinque;
tinca: centimetri venti;
carpa: centimetri trenta;
pesce persico: centimetri quindici;
anguilla: centimetri venticinque;
gambero: centimetri sette;
alborella e tutte le altre specie eccettuato lo spinarello: centimetri cinque.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1829#art-7