Art. 11
In vigore dal 8 lug 1952
I proprietari o possessori di reti, le quali, in conseguenza dell'applicazione dell'annessa tabella, non sono più consentite perché con maglie di misura inferiore a quella prescritta, devono farne denuncia entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento allo Stabilimento ittiogenico di Brescia, al fine di ottenere l'autorizzazione ad usarle sino a consumazione e comunque per il periodo massimo di tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-07;1829#art-11