Titolo V
Art. 34
In vigore dal 3 ott 1951
Se la persona che ne ha l'obbligo si rifiuta di compilare i modelli di rilevazione ovvero di fornire le notizie necessarie per la compilazione, integrazione e rettifica di essi, l'ufficiale di censimento redige verbale di contravvenzione e lo consegna all'Ufficio comunale di censimento per le pratiche ulteriori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-34