Titolo V

Art. 35

In vigore dal 3 ott 1951
Gli ufficiali di censimento devono consegnare giorno per giorno, all'Ufficio comunale di censimento, tutti i modelli di rilevazione ritirati. Essi devono altresì compilare l'elenco delle unità di rilevazione per le quali non fu possibile procedere al ritiro dei relativi modelli, indicandone le ragioni. Sulla base di tali segnalazioni, gli Uffici comunali di censimento provvedono agli accertamenti del caso e al ritiro dei modelli di cui trattasi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-35

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