Titolo V
Art. 33
In vigore dal 3 ott 1951
All'atto del ritiro dei modelli di rilevazione, l'ufficiale di censimento deve accertarsi che essi siano stati compilati in modo leggibile, riempiti in tutte le loro parti e sottoscritti dall'interessato e che le notizie in essi indicate risultino attendibili.
Nel caso in cui l'interessato non sia stato in grado di compilare i modelli di rilevazione, la compilazione di essi deve essere effettuata dall'ufficiale di censimento, cui l'interessato deve fornire le notizie occorrenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-33