Titolo V

Art. 29

In vigore dal 3 ott 1951
Durante il giro di distribuzione dei modelli di rilevazione, l'ufficiale di censimento deve compilare lo stato di sezione provvisorio, in cui deve prender nota delle unità di rilevazione e del giorno di consegna dei modelli stessi. Le persone che ricevono i modelli di rilevazione sono tenute ad apporre la propria firma sullo stato di sezione provvisorio. Lo stato di sezione provvisorio sarà completato, all'atto del ritiro dei modelli di rilevazione, con l'indicazione del giorno di ritiro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo