Titolo V

Art. 28

In vigore dal 3 ott 1951
L'ufficiale del censimento, fornito della cartina topografica di sezione di cui all' e dell'itinerario di sezione di cui all', deve effettuare la distribuzione dei modelli di rilevazione seguendo l'ordine delle aree di circolazione e degli isolati, quale risulta nell'itinerario di sezione. I fogli di famiglia e di convivenza devono essere consegnati in duplice esemplare al capo della famiglia o della convivenza o a chi ne fa le veci; i questionari del censimento industriale e commerciale devono essere invece consegnati in unico esemplare al titolare dell'unità economica, o a chi lo rappresenta. La consegna dei fogli di famiglia agli agenti diplomatici e consolari di nazionalità straniera deve essere fatta, rispettivamente, a cura del Ministero degli affari esteri e della prefettura. Per le unità di rilevazione per le quali non sia stato possibile consegnare i relativi modelli, l'ufficiale di censimento deve compilare un apposito elenco, in cui siano indicate le ragioni della mancata consegna, da rimettere giornalmente all'Ufficio comunale di censimento. Questo provvederà ad effettuare gli accertamenti del caso e, occorrendo, a consegnare direttamente i modelli di rilevazione. I fogli di famiglia e di convivenza devono essere consegnati a decorrere dal 25 ottobre 1951, i questionari del censimento industriale e commerciale, a decorrere dal 5 novembre 1951.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-28

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Art. 28 Norme per l'esecuzione della legge 2 aprile 1951, n. 291, concernente provvedimenti per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale dell'industria e del commercio. — Testo vigente | Portale Normativo