Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 3 ott 1951
Gli ufficiali di censimento, oltre ad essere di buona condotta morale, devono possedere adeguata capacita intellettuale e sufficiente cultura generale e devono avere una chiara, ordinata e spedita scrittura, nonché attitudini fisiche tali da garantire un redditizio impiego della giornata di lavoro.
I candidati in possesso dei requisiti anzidetti devono essere sottoposti ad accertamenti d'idoneità circa la conoscenza delle particolari istruzioni per la raccolta dei dati impartite dall'Istituto centrale di statistica e delle modalità di compilazione dei modelli di rilevazione.
Ai candidati idonei, da assumersi in ordine di merito nel numero fissato per il comune, sarà tenuto, a cura dell'Ufficio comunale di censimento, un corso di istruzione sulle modalità, delle rilevazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-23