Titolo IV

Art. 22

In vigore dal 3 ott 1951
L'Istituto centrale di statistica, sentiti i sindaci dei comuni, provvede a determinare il numero di ufficiali di censimento occorrenti a ciascun comune. Essi devono essere scelti tra i dipendenti del comune; in caso di insufficienza di impiegati comunali, potranno essere assunti dall'esterno, preferibilmente tra il personale di altri enti pubblici e tra, il personale insegnante.
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Art. 22 Norme per l'esecuzione della legge 2 aprile 1951, n. 291, concernente provvedimenti per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale dell'industria e del commercio. — Testo vigente | Portale Normativo