Art. 22
Titolo IV

Art. 22

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In vigore dal 3 ott 1951
L'Istituto centrale di statistica, sentiti i sindaci dei comuni, provvede a determinare il numero di ufficiali di censimento occorrenti a ciascun comune. Essi devono essere scelti tra i dipendenti del comune; in caso di insufficienza di impiegati comunali, potranno essere assunti dall'esterno, preferibilmente tra il personale di altri enti pubblici e tra, il personale insegnante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-22