Titolo IV

Art. 17

In vigore dal 3 ott 1951
Ogni Ufficio comunale di censimento deve effettuare il censimento della popolazione, il censimento industriale e commerciale e la rilevazione delle abitazioni nell'ambito del territorio comunale, quale risulta delimitato sul piano topografico per il IX censimento generale della popolazione formato dal comune e debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica. La rilevazione delle uniti di censimento esistenti nelle zone di territorio in contestazione tra i comuni deve essere effettuata dai comuni cui le zone stesse sono state assegnate, ai soli effetti dei censimenti, dall'Istituto centrale di statistica. Nessuna variazione potrà essere apportata al piano topografico senza l'approvazione dell'Istituto centrale di statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-17

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Art. 17 Norme per l'esecuzione della legge 2 aprile 1951, n. 291, concernente provvedimenti per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale dell'industria e del commercio. — Testo vigente | Portale Normativo