Titolo III
Art. 16
In vigore dal 3 ott 1951
Il sindaco deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, la Commissione comunale di vigilanza, da lui presieduta o da un suo delegato, e composta: di sei membri per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; da sei a dieci membri per i comuni con popolazione residente da 10.001 a 30.000 abitanti; da dieci a quattordici membri per i comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti.
A far parte della Commissione devono essere chiamati: a) il direttore didattico o, in mancanza, un insegnante elementare designato dal Provveditore agli studi e, nei comuni capoluoghi di provincia, anche un rappresentante del Provveditorato agli studi; b) un parroco designato dall'Ordinario diocesano; o) rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
d) esperti in materia di rilevazioni statistiche, fino a raggiungere il numero dei componenti fissato per il comune. Il dirigente dell'Ufficio comunale di censimento funge da segretario della Commissione.
La Commissione, oltre a vigilare sull'attività dell'Ufficio comunale e degli ufficiali di censimento, è chiamata a svolgere opera di propaganda ed assistenza tecnica ai censiti per la corretta compilazione dei fogli di censimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-16