Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 3 ott 1951
Il comune deve provvedere alla suddivisione delle frazioni geografiche in sezioni di censimento, progressivamente numerate, allo scopo di delimitare il territorio di competenza di ciascun ufficiale di censimento.
I nuclei abitati non possono, essere scissi in due o più sezioni di censimento; ciascuna sezione non può comprendere edifici facenti parte di centri abitati diversi.
Le zone di territorio aggregate ad un comune per effetto di variazioni territoriali devono essere costituite ciascuna in una o più sezioni di censimento che non comprendano altra parte del territorio, comunale.
I limiti delle sezioni di censimento, devono essere tracciati su un esemplare delle tavolette dell'istituto geografico militare e su carte ingrandite per i grossi centri, sulle quali deve essere previamente tracciato il confine comunale e devono essere riportate le delimitazioni delle frazioni geografiche, dei centri abitati e dei nuclei abitati, come risultano dal piano topografico di cui all'.
I numeri distintivi delle sezioni di censimento devono essere riportati, oltre che sulle tavolette e sulle carte anzidette, sullo stradario e sull'insulario.
Per il censimento della popolazione e la connessa rilevazione delle abitazioni, ad ogni ufficiale di censimento saranno assegnate una o più sezioni che nel complesso comprendano di norma, da 220 a 500 famiglie, secondo il grado di agglomerazione della popolazione e le condizioni di viabilità del territorio; per il censimento industriale e commerciale sarà affidato ad ogni ufficiale un gruppo di sezioni che nel complesso comprenda, di norma 200 unità di censimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-19