Titolo IV
Art. 24
In vigore dal 3 ott 1951
L'assunzione in servizio degli ufficiali di censimento nel numero fissato per il comune, sarà fatta dal sindaco, previa ratifica del prefetto, con decorrenza dal 25 ottobre 1951 per quelli adibiti al censimento della popolazione e al contemporaneo accertamento delle unità di rilevazione del censimento industriale e commerciale; con decorrenza dal 5 novembre 1951 per quelli adibiti al censimento industriale e commerciale.
La cessazione dal servizio avverrà in date diverse, per gruppi di ufficiali, secondo le esigenze connesse coi censimenti, in base alle istruzioni che saranno emanate al riguardo dall'Istituto centrale di statistica.
Ciascun ufficiale di censimento deve essere fornito, a cura del sindaco, di una carta personale di autorizzazione alla raccolta dei dati, conforme al mod. CP 5 allegato al presente regolamento.
Gli ufficiali di censimento che, nel corso del lavoro ad essi affidato, commettessero mancanze o si dimostrassero inidonei saranno immediatamente licenziati dal sindaco, salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli e saranno sostituiti con altri elementi che abbiano superato l'accertamento d'idoneità di cui all'.
I compensi di cui all' della legge devono essere conteggiati per ogni giornata di effettivo lavoro e saranno pagati al termine delle operazioni di raccolta dei dati; per gli ufficiali che saranno eventualmente trattenuti presso l'Ufficio comunale di censimento, il compenso relativo a questo secondo periodo sarà pagato al termine delle operazioni di revisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-24