Titolo IV

Art. 21

In vigore dal 3 ott 1951
Per ciascuna sezione di censimento, l'Ufficio comunale di censimento deve compilare, entro il 15 ottobre 1951, l'itinerario di sezione, nel quale devono essere elencate, nell'ordine in cui dovranno essere percorse dall'ufficiale di censimento, le aree di circolazione comprese nella sezione, con i rispettivi numeri civici estremi. Per i centri abitati ove sia stato adottato l'ordinamento per isolato, nell'itinerario devono essere elencati gli isolati compresi in ciascuna sezione, nell'ordine in cui l'ufficiale deve procedere al censimento delle unità di rilevazione in essi comprese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-21

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Art. 21 Norme per l'esecuzione della legge 2 aprile 1951, n. 291, concernente provvedimenti per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale dell'industria e del commercio. — Testo vigente | Portale Normativo