Titolo IV
Art. 18
In vigore dal 3 ott 1951
Il sindaco deve accertare che ogni area di circolazione esistente nel comune abbia una propria denominazione; che ogni accesso esterno di abitazioni, opifici, negozi, esercizi e simili, abbia un proprio numero civico progressivo per ciascuna area di circolazione che sia stato compilato lo stradario con la indicazione delle aree di circolazione e dei rispettivi numeri civici estremi, ripetuti e mancanti. Per i centri abitati che al censimento del 21 aprile 1938 risulteranno con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti, deve inoltre accertare che siano stati individuati gli isolati e che questi siano stati indicati sull'insulario e sullo stradario e con esso collegatole eventuali manchevolezze devono, essere colmate, a cura del comune entro la data stabilità dall'Istituto, centrale di statistica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-18