Titolo V
Art. 31
In vigore dal 3 ott 1951
Il ritiro dei modelli di rilevazione deve essere effettuato dall'ufficiale di censimento secondo lo stesso ordine seguito nella loro distribuzione.
I fogli di famiglia e di convivenza devono essere ritirati a decorrere dal 5 novembre 1951; i questionari del censimento industriale e commerciale, dal giorno successivo a quello dell'ultimazione della consegna.
Il Ministero degli affari esteri e le prefetture provvederanno a ritirare, il giorno 4 novembre 1951, i fogli di famiglia, rispettivamente, degli agenti diplomatici e degli agenti consolari di nazionalità straniera, che devono essere immediatamente trasmessi al sindaco del comune in cui essi abitano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-31