Titolo V
Art. 36
In vigore dal 3 ott 1951
Le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa saranno censite a cura del Ministero stesso, secondo le particolari norme che saranno concordate con l'istituto centrale di statistica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-36