Titolo V

Art. 38

In vigore dal 3 ott 1951
Il censimento delle persone che alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre si trovino a bordo di natanti non contemplati nell'articolo precedente, e che nella giornata del 4 novembre non ritornino presso le rispettive famiglie, sarà eseguito dai comuni, nella notte tra il 3 e il 4 novembre, a mezzo di appositi, ufficiali di censimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-38

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