Titolo VI

Art. 43

In vigore dal 3 ott 1951
L'Ufficio comunale di censimento deve giornalmente totalizzare, sezione per sezione: a) per il censimento della popolazione e per la rilevazione delle abitazioni, il numero dei fogli di famiglia e di convivenza e quello delle persone residenti nel comune, nonché il numero delle abitazioni e quello dei vani utili; b) per il censimento industriale e commerciale, il numero dei questionari compilati per ciascun modello. I dati di cui sopra devono essere riportati in appositi computi giornalieri di sezione e quindi riepilogati. I dati complessivi, risultanti dai riepiloghi, devono essere comunicati all'istituto centrale di statistica, a mezzo telegramma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-43

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