Titolo VI

Art. 45

In vigore dal 3 ott 1951
Il materiale di censimento (costituito degli stati di sezione provvisori; di un esemplare degli stati di sezione definitivi, dei prospetti riassuntivi, degli elenchi definitivi e della tavola riepilogativa; di un esemplare dei fogli di famiglia e di convivenza; dei questionari del censimento industriale e commerciale) debitamente confezionato in pacchi e casse, deve essere spedito all'Ufficio provinciale di censimento, il quale provvederà, a sua volta, ad inoltrarlo all'Istituto centrale di statistica, in unica spedizione per tutti i comuni della provincia. Gli ispettori provinciali di censimento devono accertare che il materiale di ciascun comune sia completo e regolarmente ripartito e confezionato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-45

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