Titolo VII
Art. 48
In vigore dal 3 ott 1951
Qualora nel corso della revisione di cui agli risultassero unità sfuggite al censimento, il comune deve provvedere immediatamente a rilevare le famiglie e convivenze non censite, nonché, in seguito a segna lazione dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria, le unità di attività economiche non censite.
I modelli di rilevazione compilati per le unità in questione devono essere immediatamente trasmessi all'Istituto centrale di statistica, in piego raccomandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-48