Titolo VIII
Art. 52
In vigore dal 3 ott 1951
Una copia dei verbali di contravvenzione per infrazioni alle disposizioni degli della legge deve essere trasmessa all'Istituto centrale di statistica contemporaneamente all'invio degli stessi alla competente autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-52