Titolo VIII
Art. 53
In vigore dal 3 ott 1951
Gli enti e gli organi che usufruiscono della franchigia postale e del trasporto gratuito del materiale di censimento, devono osservare le istruzioni particolari impartite dai competenti Ministeri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-53