Titolo VIII
Art. 56
In vigore dal 3 ott 1951
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della; Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1951
EINAUDI
PICCIONI - SCELBA - VANONI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 1. - FRASCA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-56