Titolo VIII

Art. 54

In vigore dal 3 ott 1951
Una parte, non inferiore al decimo, del compenso dovuto agli ufficiali di censimento sarà trattenuta dall'Ufficio comunale di censimento, per essere corrisposta dopo che siano stati riveduti i modelli di rilevazione e sia stata accertata la loro regolare compilazione. Qualora l'Ufficio comunale di censimento riscontrasse omissioni nel ritiro dei modelli o irregolarità nella compilazione, potrà trattenere, a titolo di multa, tutta o parte della somma anzidetta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-54

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Art. 54 Norme per l'esecuzione della legge 2 aprile 1951, n. 291, concernente provvedimenti per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale dell'industria e del commercio. — Testo vigente | Portale Normativo