Titolo VIII
Art. 49
In vigore dal 3 ott 1951
L'Istituto centrale di statistica deve stabilire i calendari delle operazioni dei censimenti, in cui devono risultare le date di esecuzione delle varie operazioni dei censimenti stessi, che devono essere rigorosamente osservate dagli organi interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-49