Titolo VIII

Art. 49

In vigore dal 3 ott 1951
L'Istituto centrale di statistica deve stabilire i calendari delle operazioni dei censimenti, in cui devono risultare le date di esecuzione delle varie operazioni dei censimenti stessi, che devono essere rigorosamente osservate dagli organi interessati.
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Art. 49 Norme per l'esecuzione della legge 2 aprile 1951, n. 291, concernente provvedimenti per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale dell'industria e del commercio. — Testo vigente | Portale Normativo