Titolo VI

Art. 44

In vigore dal 3 ott 1951
Dopo che i modelli di rilevazione siano stati sottoposti ad una più approfondita revisione in conformità delle istruzioni diramate dall'Istituto centrale di statistica, l'Ufficio comunale di censimento deve provvedere: a) per il censimento della popolazione e per la rilevazione delle abitazioni, alla compilazione di stati di sezione definitivi, in duplice esemplare, e di prospetti riassuntivi, in triplice esemplare; b) per il censimento industriale e commerciale, alla compilazione di elenchi definitivi, di ciascuna categoria di attività economica, in triplice esemplare, e di una tavola riepilogativa, in quadruplice esemplare. Una copia dei prospetti riassuntivi e della tavola riepilogativa deve essere spedita, per raccomandata, al l'Istituto centrale di statistica; una copia degli elenchi definitivi e della tavola riepilogativa deve essere spedita, per raccomandata, all'Ufficio provinciale di censimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-44

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