Titolo VI
Art. 42
In vigore dal 3 ott 1951
L'Ufficio comunale di censimento deve accertare che non siano sfuggite al censimento unità di rilevazione e che i modelli siano regolarmente compilati, provvedendo, al caso, al censimento delle unità sfuggite e al completamento e rettifica dei modelli di rilevazione irregolari, in presenza e con il concorso degli interessati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-42