Titolo V
Art. 40
In vigore dal 3 ott 1951
L'Istituto centrale di statistica può consentire che i questionari compilati di determinate unità del censimento industriale e commerciale siano spediti dall'interessato all'Istituto stesso, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere presentata in visione all'Ufficio comunale di censimento perché ne sia presa nota sullo stato di sezione provvisorio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-40