Titolo V

Art. 37

In vigore dal 3 ott 1951
Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere sarà eseguito a mezzo delle capitanerie di porto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-37

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