Titolo VII

Art. 47

In vigore dal 3 ott 1951
Gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria devono effettuare la revisione dell'anagrafe delle ditte servendosi degli elenchi definitivi di ciascuna categoria di attività economica, trasmessi dai comuni all'Ufficio provinciale di censimento. Le istruzioni per la revisione anzidetta saranno impartite dall'istituto centrale di statistica, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-47

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