Titolo II
Art. 9
In vigore dal 3 ott 1951
La popolazione presente di ciascun comune è costituita dal complesso delle persone presenti nel comune stesso al momento del censimento, siano esse residenti nel comune oppure residenti in altri comuni o all'estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-9