Titolo III

Art. 10

In vigore dal 3 ott 1951
L'Istituto centrale di statistica è l'organo centrale dei censimenti. Esso impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti, ne dirige e controlla le operazioni e adotta i provvedimenti di sua competenza per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-10

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Art. 10 Norme per l'esecuzione della legge 2 aprile 1951, n. 291, concernente provvedimenti per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale dell'industria e del commercio. — Testo vigente | Portale Normativo