Titolo II

Art. 8

In vigore dal 3 ott 1951
La popolazione residente di ciascun comune è costi tuita dal complesso delle persone che hanno la dimora abituale nel comune stesso, anche se non vi sono iscritte nel registro della popolazione stabile, siano esse presenti oppure temporaneamente assenti dal comune alla data del censimento per una delle seguenti ragioni: a) affari, diporto, breve cura e simili; b) baliatico (bambini dati a balia); e) istruzione, riabilitazione, noviziato religioso; d) servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di volontariato; e) servizio statale all'estero; f) missione fuori sede; g) attività svolte continuativamente in comune diverso da quello ove è l'abitazione della famiglia, purchè coloro che si trovano in tali condizioni rientrino in famiglia almeno settimanalmente; h) lavori stagionali o comunque temporanei; i) mancanza di sede fissa di lavoro; 1) imbarco su navi della marina militare o mercantile; m) ricovero temporaneo in luoghi di cura, o di assistenza, compreso il ricovero in istituti psichiatrici se dura da meno di tre anni; n) detenzione in attesa di giudizio o condanna a pena inferiore a cinque anni o confino. Le seguenti categorie di persone fanno parte della popolazione residente del comune per ciascuna categoria specificata: a) persone di servizio, istitutrici e simili, che abitano presso la famiglia in cui prestano servizio: comune di residenza della famiglia presso la quale prestano servizio; b) sfollati, profughi, persone senza fissa dimora: comune nel cui registro di popolazione stabile sono iscritte. Le persone che hanno dimora abituale in un comune nel cui registro di popolazione non possono essere iscritte in dipendenza di speciali disposizioni limitative, fanno parte della popolazione residente di tale comune e non di quello nel cui registro di popolazione stabile sono iscritte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-8

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Art. 8 Norme per l'esecuzione della legge 2 aprile 1951, n. 291, concernente provvedimenti per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale dell'industria e del commercio. — Testo vigente | Portale Normativo