Titolo I
Art. 3
In vigore dal 3 ott 1951
L'abitazione, quale unità di rilevazione dell'apposita indagine, è costituita da un insieme di vani (o anche da un vano solo) funzionalmente destinato all'abitare, che dispone di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili e che alla data di censimento è occupato o è destinato ad essere occupato da una persona o da una famiglia o da più famiglie insieme coabitanti. Costituisce pure unità di rilevazione la grotta, baracca, cantina, magazzino, negozio, ufficio e simili che alla data di censimento sia adibita ad alloggio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-3