Titolo I
Art. 2
In vigore dal 3 ott 1951
Le unità di rilevazione del censimento industriale e commerciale sono:
A) la ditta, che rappresenta l'unità economico-giuridica, costituita dall'impresa;
B) l'unità locale costituita:
a) dallo stabilimento, opificio, cantiere, laboratorio, miniera, cava, bottega artigiana, esercizio, negozio e simili, vale a dire dalle singole unità, variamente denominate in relazione ai rami di attività economica, nelle quali si attua la produzione, la vendita dei beni o la prestazione dei servizi;
b) dalla sede amministrativa delle imprese o da altro ufficio amministrativo o commerciale comunque denominato, quando non siano annessi ad unità locali di cui alla lettera a), cioè non siano situati nello stesso edificio delle predette unità locali o in edifici adiacenti o posti nelle immediate adiacenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-2