Art. 10
Titolo III

Art. 10

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In vigore dal 3 ott 1951
L'Istituto centrale di statistica è l'organo centrale dei censimenti. Esso impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti, ne dirige e controlla le operazioni e adotta i provvedimenti di sua competenza per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-10