Titolo V

Art. 30

In vigore dal 3 ott 1951
La compilazione dei modelli di rilevazione deve essere eseguita, di norma, dal capo di famiglia o convivenza, o da chi dispone delle abitazioni se queste non sono occupate, o dal titolare dell'unità economica, o da chi ne fa le veci o li rappresenta. Le notizie da indicare sui fogli di famiglia e di convivenza devono riferirsi alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951; le notizie e i dati da indicare sui questionari del censimento industriale e commerciale devono riferirsi, secondo la loro diversa natura, al giorno 5 novembre 1951, ovvero all'anno solare 1950. I fogli di famiglia e di convivenza devono essere compilati nella giornata del 4 novembre 1951; i questionari del censimento industriale e commerciale, entro sette giorni da quello in cui sono stati consegnati agli interessati, e comunque non prima del 5 novembre. I fogli delle famiglie interamente e temporaneamente assenti dal comune devono essere compilati dall'Ufficio comunale di censimento l'ultimo giorno utile per il ritiro dei fogli, in base alle notizie risultanti dal registro della popolazione stabile e a precise informazioni assunte; tali fogli devono essere firmati dal sindaco o da un assessore appositamente delegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-30

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