Art. 34
Titolo V

Art. 34

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In vigore dal 3 ott 1951
Se la persona che ne ha l'obbligo si rifiuta di compilare i modelli di rilevazione ovvero di fornire le notizie necessarie per la compilazione, integrazione e rettifica di essi, l'ufficiale di censimento redige verbale di contravvenzione e lo consegna all'Ufficio comunale di censimento per le pratiche ulteriori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-24;981#art-34