Art. 9
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 60.
Gli insegnamenti delle materie che sono nel programma della scuola debbono essere affidati, per incarico a professori titolari, a liberi docenti e a persone di riconosciuta competenza, con deliberazione del Consiglio della facoltà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-9