Art. 11
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 62.
Anche chi ottenesse l'abbreviazione del corso dovrà sostenere e superare gli esami speciali che siano eventualmente previsti per l'anno di corso dal quale su stato dispensato e pagare le relative tasse, ciò, naturalmente, prima di essere ammesso agli esami del secondo corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-11