Art. 13
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 64.
Gli allievi sono tenuti ad osservare l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dal direttore della scuola. Essi non devono, sotto pena di esclusione dell'esame di diploma tenere altre occupazioni, anche di carattere professionale, che li distolgano dai doveri verso la scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-13