Art. 10

In vigore dal 30 dic 1951
Art. 61. A quegli aspiranti che, oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione, documento il possesso di titoli comprovanti una speciale preparazione tecnica e culturale nel campo delle discipline oggetto della scuola, potrà essere consentita, con motivata deliberazione del Consiglio della facoltà, l'abbreviazione di un anno di corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-10

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Art. 10 Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo