Art. 10
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 61.
A quegli aspiranti che, oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione, documento il possesso di titoli comprovanti una speciale preparazione tecnica e culturale nel campo delle discipline oggetto della scuola, potrà essere consentita, con motivata deliberazione del Consiglio della facoltà, l'abbreviazione di un anno di corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-10