Art. 7
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 58.
Al direttore della scuola spetta la vigilanza sulla frequenza sull'attività e sulla disciplina degli allievi.
Egli deve di volta in volta stabilire quali degli allievi possono essere ammessi agli esami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-7