Art. 7

In vigore dal 30 dic 1951
Art. 58. Al direttore della scuola spetta la vigilanza sulla frequenza sull'attività e sulla disciplina degli allievi. Egli deve di volta in volta stabilire quali degli allievi possono essere ammessi agli esami.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-7

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