Art. 6
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 57.
La direzione della scuola di norma deve essere affidata ai professore di ruolo che tiene l'insegnamento della materia alla quale la scuola si riferisce. In mancanza di esso il rettore, su proposta del Consiglio della facoltà, affiderà la direzione della scuola ad un professore di ruolo il cui insegnamento sia compreso tra quelli impartiti dalla scuola stessa o ad altro professore di ruolo della Facoltà di medicina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-6