Art. 1
In vigore dal 30 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Attuale . - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti quelli di:
"Medicina del lavoro" e di "malattie infettive".
Gli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea di "clinica delle malattie tropicali e subtropicali" e di "malattie infettive" sono riuniti in un'unica cattedra con la denominazione di "clinica delle malattie infettive tropicali e sub tropicali".
Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria, sono aggiunti i seguenti:
12) Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
13) Radiologia (semestrale).
Dopo l'attuale art. 52 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "clinica pediatrica", "clinica delle malattie infettive tropicali e subtropicali" ed "igiene generale e speciale".
Scuole di specializzazione annesse
alla Facoltà di medicina e chirurgia
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-1