Art. 4
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 55.
Il direttore della scuola valuterà comparativamente la carriera scolastica e gli altri eventuali titoli presentati dal concorrente e procederà alla graduatoria degli aspiranti, che diventerà esecutiva dopo approvazione del preside della Facoltà di medicina e chirurgia,
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-4