Art. 2
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 53.
Le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia conferiscono il diploma di specialista nelle rispettive discipline professionali medico-chirurgiche, a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-2